Tutela Marchi e Brevetti --- clicca per leggere
Diritto,Sentenze e Atti
5/29/20257 min read


📌 TUTELA DI MARCHI E BREVETTI
Si tratta di due tipologie di proprietà industriale, disciplinate principalmente dal Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).
🔹 Marchi
Definizione: un segno distintivo che consente di distinguere i prodotti/servizi di un’impresa.
Tutela: attraverso la registrazione presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l’EUIPO (per marchio europeo), o il WIPO (per marchi internazionali).
Durata: 10 anni, rinnovabili.
🔹 Brevetti
Definizione: un titolo che tutela un’invenzione industriale nuova, dotata di attività inventiva e atta ad avere un’applicazione industriale.
Tutela: ottenuta mediante deposito e concessione del brevetto presso l’UIBM o l’EPO (per brevetto europeo).
Durata: 20 anni dalla data di deposito, non rinnovabile.
⚖️ DIRITTO APPLICABILE
Codice della Proprietà Industriale (CPI): D.Lgs. 30/2005.
Convenzioni internazionali:
Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
Accordi TRIPs (WTO)
Patent Cooperation Treaty (PCT)
📜 PRINCIPALI ATTI E SENTENZE
Sentenze di riferimento:
Cass. civ. Sez. I, 26 gennaio 2018, n. 1983 – sulla contraffazione del marchio.
Corte di Giustizia UE (CGUE), 18 giugno 2009, C-487/07 (L’Oréal) – sull’uso illecito del marchio e i limiti.
Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 – sull’attività inventiva nei brevetti.
Atti amministrativi rilevanti:
Domanda di registrazione del marchio: modulo TM1 per l’UIBM.
Domanda di brevetto per invenzione: modulo BI1.
Osservazioni di terzi / opposizioni: atti che possono bloccare la registrazione.
Atto di domanda di brevetto per invenzione industriale, secondo il modulo UIBM (BI1).
📜 FAC-SIMILE DOMANDA DI BREVETTO (Modulo BI1)
1️⃣ Dati del richiedente (inventore o azienda)
Nome e cognome / denominazione: Mario Rossi
Indirizzo: Via Esempio 1, 00100 Roma
Codice fiscale / Partita IVA: 12345678901
Nazionalità: Italiana
2️⃣ Dati dell’invenzione
Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare
Settore tecnico: Energie rinnovabili
Breve descrizione: Dispositivo innovativo che aumenta l’efficienza dei pannelli solari del 20%.
3️⃣ Documentazione allegata
✅ Descrizione dettagliata dell’invenzione
✅ Rivendicazioni
✅ Riassunto dell’invenzione
✅ Disegni tecnici (se presenti)
✅ Ricevuta di pagamento della tassa di deposito
4️⃣ Firma del richiedente
Firma: _____________________
Data: 25/05/2025
📎 Come presentarlo?
✅ Telematicamente sul portale UIBM
✅ Cartaceamente presso la Camera di Commercio o l’UIBM (sportello brevetti)
⚠️ Note importanti
La domanda deve essere redatta in lingua italiana.
Devi pagare la tassa di deposito (importo variabile in base alle rivendicazioni e agli allegati).
In caso di più richiedenti, indicare i dati di ciascuno.
La sentenza Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 tratta un tema centrale nel diritto brevettuale: l'attività inventiva e il livello di ovvietà.
📌 Contesto della sentenza
Questa sentenza riguarda la valutazione del requisito dell’attività inventiva (art. 48 CPI e art. 56 EPC). In particolare, si discuteva se un’invenzione fosse effettivamente “non ovvia” per un tecnico del settore alla data di deposito.
⚖️ Principi affermati dalla Corte
✅ Attività inventiva come requisito fondamentale
La Corte ribadisce che un’invenzione è brevettabile solo se non è ovvia. Non basta che sia nuova; serve che non discenda in modo evidente dallo stato della tecnica.
✅ Valutazione ex ante, non ex post
La Corte richiama il criterio consolidato: l’analisi va fatta alla data di deposito, con riferimento a un tecnico esperto del settore, evitando giudizi ex post, cioè alla luce delle conoscenze maturate successivamente.
✅ Metodo del "problem-solution approach"
Richiama la prassi EPO (European Patent Office) che si basa su tre step:
1️⃣ Identificare lo stato dell’arte più vicino
2️⃣ Definire il problema tecnico oggettivo risolto dall’invenzione
3️⃣ Valutare se la soluzione proposta sarebbe stata ovvia per il tecnico del settore.
🟢 Aspetti innovativi e rilievo pratico
🔹 La Corte mostra un approccio rigoroso alla tutela brevettuale: l’attività inventiva non deve essere una "banale conseguenza" di quanto già noto.
🔹 Importante per i titolari di brevetti: la difesa dell’attività inventiva richiede argomenti tecnici ben documentati, con eventuali comparazioni e prove sperimentali.
🔹 Utile anche in caso di opposizioni e contenziosi: la parte che contesta il brevetto deve fornire prove solide sul carattere ovvio dell’invenzione.
📎 Conclusioni
La sentenza conferma la centralità dell’attività inventiva e la necessità di un esame tecnico e contestualizzato. In pratica, rinforza la posizione dei titolari di brevetti validi, ma limita la protezione in caso di invenzioni che sono mere modifiche scontate.
Caso pratico ipotetico che riflette i principi della sentenza Cass. civ. Sez. I, 25 ottobre 2017, n. 25343 sul requisito dell’attività inventiva.
⚖️ CASO PRATICO: Valutazione dell’attività inventiva
🔹 Contesto
La società TechGreen S.r.l. deposita una domanda di brevetto per un nuovo tipo di pannello solare che utilizza un rivestimento speciale a base di nanoparticelle per migliorare l’assorbimento della luce.
Un concorrente, la SolarFuture S.p.A., contesta la validità del brevetto, sostenendo che il rivestimento a nanoparticelle era già noto nello stato della tecnica e che la soluzione proposta da TechGreen sarebbe stata ovvia per un tecnico del settore.
🔹 Punti chiave della controversia
✅ Esistenza di stato della tecnica vicino: esisteva già un brevetto precedente che usava nanoparticelle per aumentare l’assorbimento in vetri fotocromatici.
✅ Problema tecnico: TechGreen sostiene di aver risolto il problema dell’efficienza a basse temperature con una nuova composizione chimica delle nanoparticelle.
✅ Valutazione dell’ovvietà: SolarFuture afferma che bastava trasferire la tecnologia dai vetri fotocromatici ai pannelli solari, e quindi l’invenzione era “ovvia”.
🔹 Analisi secondo la Cassazione
🔸 Secondo la logica della sentenza del 2017, la questione si decide così:
1️⃣ Definire lo stato dell’arte: confrontare la soluzione di TechGreen con i vetri fotocromatici.
2️⃣ Problema tecnico oggettivo: stabilire se il miglioramento dell’efficienza a basse temperature è davvero un problema tecnico nuovo.
3️⃣ Valutare se la soluzione era ovvia: la Corte direbbe che va escluso ogni giudizio ex post (es. “oggi sembra banale”) e va verificato se un tecnico esperto avrebbe trovato la soluzione senza sforzi inventivi.
🟢 Esito possibile
Se TechGreen riesce a dimostrare che la nuova composizione chimica delle nanoparticelle non era suggerita da nessuna fonte e che la sua applicazione ai pannelli solari richiedeva sperimentazioni e conoscenze specialistiche, la Corte riterrebbe presente l’attività inventiva.
Se invece SolarFuture dimostra che la nuova composizione era una banale applicazione del principio già noto, la Corte riterrebbe inesistente l’attività inventiva e dichiarerebbe il brevetto nullo.
💡 Morale: Il caso mostra come il requisito dell’attività inventiva richieda una valutazione tecnica rigorosa e come la sentenza Cass. 25343/2017 imponga di evitare giudizi ex post!
Atto di opposizione a un brevetto, basato sul caso pratico che abbiamo simulato (SolarFuture S.p.A. contro TechGreen S.r.l.). L’opposizione può essere presentata entro i termini previsti presso l’UIBM (o l’EPO per brevetto europeo).
📜 FAC-SIMILE DI ATTO DI OPPOSIZIONE AL BREVETTO
ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)
Oggetto: Opposizione al brevetto n. __________, titolare: TechGreen S.r.l.
1️⃣ Dati dell’opponente
Denominazione: SolarFuture S.p.A.
Sede legale: Via Innovazione 10, 00100 Roma
Codice fiscale / P. IVA: 98765432100
Rappresentante legale: Ing. Marco Verdi
2️⃣ Dati del brevetto oggetto di opposizione
Numero di brevetto: IT2025001234
Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare
Data di deposito: 25/05/2025
Titolare: TechGreen S.r.l.
3️⃣ Motivazioni dell’opposizione
Si contesta la validità del brevetto per i seguenti motivi:
✅ Mancanza di attività inventiva (art. 48 CPI)
La soluzione proposta da TechGreen S.r.l. è una mera applicazione ovvia di tecnologie note, come quelle dei vetri fotocromatici.
Già alla data di deposito era notorio per un tecnico del settore utilizzare nanoparticelle per aumentare l’assorbimento luminoso.
✅ Mancanza di novità (art. 46 CPI)
L’uso di nanoparticelle con la composizione chimica rivendicata era già descritto nel brevetto EP1234567B1 (vetri fotocromatici) e pubblicazioni scientifiche accessibili.
✅ Insufficienza descrittiva (art. 51 CPI)
La domanda non contiene una descrizione chiara e completa, mancando prove sperimentali per la presunta maggiore efficienza alle basse temperature.
4️⃣ Documentazione allegata
📎 Copia del brevetto EP1234567B1 e delle pubblicazioni scientifiche
📎 Relazione tecnica comparativa sullo stato della tecnica
📎 Prove sperimentali che dimostrano l’ovvietà dell’invenzione
5️⃣ Conclusioni
Si chiede all’UIBM:
Di dichiarare nullo il brevetto n. IT2025001234 in quanto privo dei requisiti di novità e attività inventiva.
Di procedere con la cancellazione del brevetto dal registro.
6️⃣ Firma dell’opponente
Firma: ___________________
Data: 25/05/2025
Atto di risposta all’opposizione, ipotizzando di essere TechGreen S.r.l. che difende la validità del proprio brevetto:
📜 FAC-SIMILE DI ATTO DI RISPOSTA ALL’OPPOSIZIONE
ALL’UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI (UIBM)
Oggetto: Risposta all’opposizione depositata da SolarFuture S.p.A. contro il brevetto n. __________, titolare: TechGreen S.r.l.
1️⃣ Dati del titolare del brevetto
Denominazione: TechGreen S.r.l.
Sede legale: Via Sostenibilità 5, 00100 Roma
Codice fiscale / P. IVA: 12345678901
Rappresentante legale: Ing. Laura Bianchi
2️⃣ Dati del brevetto oggetto dell’opposizione
Numero di brevetto: IT2025001234
Titolo dell’invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare
Data di deposito: 25/05/2025
3️⃣ Osservazioni sulla validità del brevetto
✅ Attività inventiva (art. 48 CPI)
L’invenzione brevettata presenta una composizione chimica nuova e non ovvia delle nanoparticelle, che consente un significativo miglioramento dell’efficienza dei pannelli solari alle basse temperature.
Le soluzioni note (come i vetri fotocromatici citati da SolarFuture) non risolvevano questo specifico problema tecnico.
✅ Soluzione tecnica nuova e non suggerita
I documenti presentati dall’opponente si riferiscono a un ambito tecnologico differente (vetri fotocromatici, non pannelli solari) e non suggeriscono l’adattamento alle basse temperature.
Il nostro dispositivo richiede sperimentazioni complesse e conoscenze chimiche specifiche, che superano la semplice applicazione meccanica.
✅ Sufficienza descrittiva
La domanda contiene una descrizione completa e chiara, con esempi e disegni tecnici idonei a consentire la riproduzione dell’invenzione da parte di un tecnico del settore.
4️⃣ Documentazione allegata
📎 Relazione tecnica (a cura del nostro laboratorio) che dimostra l’attività inventiva e la non ovvietà della soluzione
📎 Risultati sperimentali sul miglioramento dell’efficienza alle basse temperature
📎 Dichiarazioni giurate di esperti indipendenti del settore
5️⃣ Conclusioni
Si chiede all’UIBM:
Di rigettare l’opposizione presentata da SolarFuture S.p.A.
Di confermare la validità del brevetto n. IT2025001234.
6️⃣ Firma del titolare del brevetto
Firma: ___________________
Data: 25/05/2025
Relazione tecnica che TechGreen S.r.l. potrebbe allegare alla risposta all’opposizione per dimostrare la validità del brevetto:
📑 RELAZIONE TECNICA A SOSTEGNO DEL BREVETTO IT2025001234
Titolare: TechGreen S.r.l.
Invenzione: Dispositivo migliorato per la produzione di energia solare
Data di deposito: 25/05/2025
Autore della relazione: Ing. Laura Bianchi, Direttore R&D TechGreen S.r.l.
1️⃣ Obiettivo della relazione
Questa relazione fornisce una valutazione tecnica del livello inventivo dell’invenzione brevettata e della sua effettiva applicabilità industriale, a sostegno della validità del brevetto in contestazione.
2️⃣ Stato della tecnica più vicino
L’opponente ha citato documenti che descrivono l’uso di nanoparticelle in vetri fotocromatici. Tuttavia, tali documenti:
✅ Non riguardano pannelli solari;
✅ Non considerano il problema tecnico specifico della perdita di efficienza alle basse temperature.
3️⃣ Problema tecnico risolto
L’invenzione di TechGreen affronta e risolve un problema tecnico mai considerato in precedenza:
➡️ Miglioramento dell’efficienza dei pannelli solari alle basse temperature (tipico di climi invernali o aree montane).
La soluzione proposta prevede:
🔬 Uno specifico rivestimento a nanoparticelle con una composizione chimica inedita (inclusione di composti X, Y e stabilizzante Z).
🔬 Test sperimentali che hanno dimostrato un aumento del rendimento del 20% rispetto a rivestimenti tradizionali.
4️⃣ Attività inventiva e non ovvietà
Il nostro laboratorio ha condotto un’analisi comparativa:
🔹 Le nanoparticelle nei vetri fotocromatici hanno proprietà diverse e non sono adatte all’ambiente dei pannelli solari.
🔹 La composizione chimica del rivestimento brevettato è frutto di prove sperimentali che hanno richiesto diversi mesi di ottimizzazione.
🔹 Il miglioramento delle performance a basse temperature non era prevedibile per un tecnico del settore a partire dallo stato della tecnica noto.
➡️ In base al “problem-solution approach” (metodo consolidato in sede EPO e recepito anche dalla giurisprudenza italiana), la nostra soluzione non è ovvia per un tecnico esperto.
5️⃣ Risultati sperimentali
Allegati alla presente relazione:
✅ Tabella comparativa delle efficienze: rivestimenti tradizionali vs. rivestimento brevettato (efficienza media +20%).
✅ Curve di rendimento in funzione della temperatura.
✅ Analisi spettroscopiche che mostrano l’interazione tra la luce e la nuova composizione chimica.
6️⃣ Conclusioni
📌 La relazione conferma che:
🔸 La composizione chimica brevettata non era suggerita da alcun documento anteriore.
🔸 La soluzione tecnica proposta risolve un problema tecnico nuovo.
🔸 L’attività inventiva è comprovata dai risultati sperimentali.
Pertanto, si conclude che il brevetto IT2025001234 soddisfa pienamente i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale.
Firma:
Ing. Laura Bianchi
Direttore R&D TechGreen S.r.l.
Data: 25/05/2025