Opposizione a Decreto Ingiuntivo

Diritto,Sentenze e Atti

5/25/20256 min read

Opposizione al decreto ingiuntivo.

📜 Cos’è l’opposizione a decreto ingiuntivo?

È un atto con cui il debitore ingiunto contesta la fondatezza o la legittimità del decreto ingiuntivo emesso dal giudice su richiesta del creditore.

  • 🕒 Termine: 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.).

  • 📑 Forma: atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto.

  • ⚖️ Effetto: si instaura un giudizio ordinario di cognizione, in cui il creditore deve dimostrare l’esistenza del credito e l’opponente può provare eventuali fatti estintivi o impeditivi.

📝 Modello di Atto di Opposizione

📄 TRIBUNALE DI [Città]

Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Il sig./la sig.ra [Nome e Cognome del debitore], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo completo], rappresentato/a e difeso/a dall’Avv. [Nome avvocato], con studio in [indirizzo], pec [pec avvocato],

CITA
Il sig./la sig.ra [Nome e Cognome del creditore], nato/a a [luogo] il [data], residente in [indirizzo completo],

a comparire innanzi al Tribunale di [Città], all’udienza del giorno [data udienza], ore di rito, con invito a costituirsi entro 20 giorni prima dell’udienza e avvertimento che la costituzione oltre tale termine comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

💬 Motivi dell’opposizione

1️⃣ Il credito ingiunto è inesistente / già estinto / prescritto / diverso dall’ammontare reale (specificare la contestazione).
2️⃣ Eventuali ulteriori motivi (es. vizi formali, nullità del decreto, difetto di legittimazione attiva/passiva).

⚖️ Conclusioni

  • Revocare il decreto ingiuntivo n. [numero] emesso in data [data].

  • Rigettare la domanda monitoria del creditore.

  • Con vittoria di spese, diritti e onorari.

📎 Allegati

  • Copia del decreto ingiuntivo e relata di notifica

  • Eventuali documenti a sostegno (ricevute di pagamento, contestazioni, ecc.)

Luogo e data
Firma dell’Avvocato e dell’Opponente

Opposizione a decreto ingiuntivo.

⚖️ Principi giurisprudenziali fondamentali

1. Natura del giudizio di opposizione

L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione, in cui il giudice è chiamato a verificare la fondatezza del credito vantato dal creditore, indipendentemente dalla legittimità formale del decreto ingiuntivo.

2. Onere della prova

Nel giudizio di opposizione:

  • Il creditore opposto (che ha ottenuto il decreto ingiuntivo) ha l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare del credito vantato.

  • L’opponente deve dimostrare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.

3. Valore probatorio delle fatture

La fattura emessa dal creditore non costituisce di per sé prova sufficiente dell’esistenza del contratto o del credito vantato, ma rappresenta un semplice indizio. È necessario fornire ulteriori elementi probatori per dimostrare la fondatezza della pretesa.

4. Domande alternative nel giudizio di opposizione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre domande alternative a quella originaria, purché fondate sul medesimo interesse sostanziale che ha originato la domanda monitoria.

📚 Sentenze rilevanti

  • Cass. Civ., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26727: Ha chiarito l’ammissibilità delle domande alternative nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, purché fondate sul medesimo interesse sostanziale.

  • Tribunale di Velletri, Sentenza n. 1657/2023: Ha ribadito che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, in cui il giudice deve valutare la fondatezza della pretesa creditoria, indipendentemente dalla legittimità formale del decreto ingiuntivo.

  • Tribunale di Brindisi, Sentenza del 8 febbraio 2023: Ha affrontato la questione del valore probatorio delle fatture nel giudizio di opposizione, sottolineando che le fatture non costituiscono prova sufficiente del credito vantato.

Commento approfondito alla sentenza Cass. Civ., Sez. Un., 15 ottobre 2024, n. 26727, che riguarda il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo:

⚖️ Contesto e contenuto della sentenza

La sentenza delle Sezioni Unite affronta un tema molto importante e controverso: la possibilità, per il creditore opposto (cioè colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo), di proporre nel giudizio di opposizione delle domande alternative o diverse rispetto a quelle già contenute nel ricorso monitorio iniziale.

Secondo la Corte:
✅ Tali domande sono ammissibili a condizione che siano fondate sul medesimo interesse sostanziale che aveva sostenuto la domanda originaria del procedimento monitorio.
✅ L’opposto può quindi adattare o modificare la propria domanda di merito, purché non cambi la causa petendi (il fondamento sostanziale della pretesa).
✅ Tuttavia, queste nuove domande devono essere presentate nella comparsa di risposta (art. 167 c.p.c.) e non possono essere introdotte successivamente, salvo che siano reazioni difensive (es. in risposta a eccezioni nuove dell’opponente).

💡 Perché è importante?

🔎 La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale che valorizza la natura di giudizio ordinario dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
🔎 Supera interpretazioni più rigide che vietavano qualsiasi mutamento delle domande del creditore opposto, anche se legato alla medesima causa sostanziale.
🔎 Consente un margine di adattamento e tutela l’effettività del diritto di difesa, ma impone un termine rigoroso (entro la comparsa di risposta) per garantire la parità processuale.

🟨 Rilievi pratici

Per i creditori:

  • È possibile proporre domande alternative (es. richiedere interessi diversi, qualificare diversamente il credito, ecc.) nel corso del giudizio di opposizione.

  • Attenzione a presentarle nella comparsa di risposta per evitare decadenze.

Per i debitori opponenti:

  • Occorre esaminare con attenzione la comparsa di risposta del creditore: se emergono nuove domande alternative, possono richiedere approfondimenti e prove.

  • Se il creditore introduce domande alternative oltre il termine, sono inammissibili.

📝 Riferimenti normativi

  • Art. 645 c.p.c.: disciplina il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • Art. 167 c.p.c.: disciplina la comparsa di risposta e le domande riconvenzionali.

  • Art. 183 c.p.c.: limite per la proposizione di nuove domande.

La sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 4 settembre 2023, affronta una questione rilevante in materia di diritto condominiale e familiare: la ripartizione delle spese straordinarie relative a un immobile in comproprietà tra ex coniugi, quando l'immobile stesso è stato assegnato a uno dei due in sede di separazione o divorzio.

⚖️ Contesto della vicenda

Il caso riguarda due ex coniugi, SF e RP, comproprietari al 50% di un immobile assegnato a RP in sede di divorzio. RP ha sostenuto delle spese straordinarie condominiali per lavori sull'immobile e ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso del 50% di tali spese da parte di SF. SF ha proposto opposizione al decreto, sostenendo di non essere stato tempestivamente informato delle delibere condominiali e di non aver potuto partecipare alle assemblee relative all'approvazione dei lavori straordinari.

🧾 Decisione del Tribunale

Il Tribunale ha respinto l'opposizione di SF, confermando il decreto ingiuntivo. La decisione si basa su alcuni principi fondamentali:

  1. Natura del giudizio di opposizione: Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, in cui il giudice valuta la fondatezza della pretesa creditoria originaria, indipendentemente dalla legittimità formale del decreto ingiuntivo stesso.

  2. Ripartizione delle spese straordinarie: Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689), le spese condominiali straordinarie relative a un immobile in comproprietà devono essere ripartite tra i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, indipendentemente dall'assegnazione dell'immobile a uno dei due in sede di separazione o divorzio.

  3. Irrilevanza della mancata partecipazione alle assemblee: Il fatto che SF non abbia partecipato alle assemblee condominiali o non abbia ricevuto le comunicazioni relative alle delibere non lo esonera dall'obbligo di contribuire alle spese straordinarie, in quanto tali doglianze attengono al rapporto tra il condomino e il condominio, e non incidono sul rapporto interno tra i comproprietari.

📌 Implicazioni pratiche

Questa sentenza chiarisce che, in caso di comproprietà di un immobile assegnato a uno dei coniugi in sede di separazione o divorzio, le spese straordinarie devono essere sostenute da entrambi i comproprietari in proporzione alle rispettive quote, salvo diverso accordo. La mancata partecipazione alle assemblee condominiali o la mancata ricezione delle comunicazioni non costituiscono motivi validi per sottrarsi a tale obbligo.

📚 Riferimenti

  • Sentenza n. 1657/2023 del Tribunale di Velletri, pubblicata il 4 settembre 2023.

  • Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689.

La sentenza del Tribunale di Brindisi dell'8 febbraio 2023 affronta una questione centrale nel contenzioso civile: il valore probatorio delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

⚖️ Contesto e principio affermato

Nel procedimento monitorio, il creditore può ottenere un decreto ingiuntivo presentando una prova scritta del credito vantato. Tuttavia, nel successivo giudizio di opposizione, il debitore ha la possibilità di contestare la fondatezza del credito.

La sentenza in esame ribadisce che la fattura commerciale, pur essendo un documento contabile emesso dal creditore, non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza del credito. Essa rappresenta un semplice indizio e, pertanto, il creditore ha l'onere di fornire ulteriori elementi probatori per dimostrare la fondatezza della pretesa.

🧾 Implicazioni pratiche

  • Per il creditore: è fondamentale allegare al ricorso monitorio non solo le fatture, ma anche ulteriori documenti (come contratti, ordini, conferme scritte) che attestino l'effettiva esistenza del rapporto obbligatorio e la prestazione eseguita.

  • Per il debitore: in sede di opposizione, è possibile contestare la pretesa creditoria evidenziando l'assenza di prova sufficiente del credito, soprattutto se l'unico documento prodotto è la fattura.

📚 Riferimenti

  • Tribunale di Brindisi, Sentenza dell'8 febbraio 2023, in materia di valore probatorio delle fatture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.